Il Tar di L'Aquila, con sentenza pubblicata oggi, ha annullato definitivamente le autorizzazioni concesse da Regione Abruzzo e Comune di Ovindoli (Aq) alla realizzazione di nuovi impianti da sci e relative piste.
Il ricorso è stato presentato dalle associazioni Salviamo l'Orso, Stazione ornitologica Abruzzese, Lipu, Mountain Wilderness e Cai, secondo le quali "è un'importante vittoria a favore di habitat e specie rarissime protette a livello internazionale". "Se costruite - spiegano le associazioni - queste strutture avrebbero comportato lo sbancamento e, quindi, la completa distruzione di oltre 10 ettari di rarissimi habitat di prateria di alta quota nel Parco del Sirente Velino, in una Zona di protezione speciale per l'Unione Europea, con gravissimo impatto sulle specie presenti. Rimane lo sconcerto - aggiungono - per i reiterati tentativi di spendere milioni di euro di denaro pubblico in cemento, all'interno di un parco, in piena epoca di crisi climatica".
I giudici - si sottolinea - "hanno censurato pesantemente l'operato del Comitato di Valutazione di impatto ambientale della Regione e del Comune accogliendo diversi dei motivi di ricorso. Si va dal mancato coinvolgimento nella procedura dei carabinieri forestali che gestiscono la Riserva Monte Velino alla valutazione di incidenza ambientale fatta da un geometra comunale privo delle competenze necessarie, dall'aver omesso una nuova valutazione paesaggistica da parte della Soprintendenza dopo che il progetto era stato modificato, alla violazione della legge istitutiva del Parco in quanto per il Tar "si tratta chiaramente di modificazioni rilevanti e irreversibili dello stato geomorfologico del paesaggio, tali da integrare l’ipotesi di danneggiamento delle formazioni minerali vietato dalla disposizione citata."
Importante anche il passaggio della sentenza sulla protezione delle rarissime specie animali presenti, come la vipera ursini. Scrivono i giudici "il Sia (Studio di impatto ambientale, ndr) dà atto che l’esecuzione delle opere di scavo comporta l’uccisione di esemplari di vipera ursinii e che le misure di mitigazione potrebbero solo limitare, ma non evitare tale evenienza, come anche confermato nelle integrazioni del 4.6.2019 che ritengono di mitigare l’impatto dell’intervento sulla specie con la “rilocazione di individui accidentalmente rinvenuti” durante i lavori. È però in assoluto incompatibile con le misure di tutela della specie, oltre che inaccettabile per le conseguenze irreversibili che potrebbero derivarne, il rischio di soppressione di un numero indeterminato di esemplari trattandosi di una tra le specie di serpente più minacciate d’Europa e d’Italia e quella che in Italia corre i maggiori rischi di estinzione".
Accolti anche i motivi sull'effetto cumulo con gli altri impianti, non adeguatamente valutato, nonché sugli impatti delle nuove infrastrutture sugli ambienti circostanti (il cosiddetto "effetto bordo").
Infine, il Tar ha accolto anche i motivi aggiunti che le associazioni avevano depositato dopo aver letto una relazione dell'Università La Sapienza, consulente del Comune di Ovindoli, che ammetteva l'esistenza di gravi criticità. 3 gen. 2022
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