Ricorso rigettato dal giudice civile del tribunale di Lanciano, Giovanni Nappi, che dà ragione al Comune di Lanciano sulle salate multe comminate per la Ztl.
Si è così arenata la class action avanzata due anni fa da 40 cittadini, batostati con le sanzioni che avevano regolarmente pagato. Il loro ricorso, supportato da Ascom Abruzzo, era nato sulla buona fede del Comune che sull’intera gestione delle zone sottoposte a chiusura al traffico non aveva ancora le idee chiare, tanto che nel sopralluogo di due anni fa i tecnici del ministero delle Infrastrutture chiesero all’amministrazione Pupillo di adeguarsi e segnalare correttamente i varchi.
Per i ricorrenti doppia beffa perché il giudice li ha anche condannati al rimborso in favore del Comune, cioè al pagamento di 2.425 euro, oltre alle spese generali al 15% e accessori di legge. E, in tempi di Covid e zona rossa, dal Palazzo non rinunciano ai soldi.
Il provvedimento del Tribunale di Lanciano è del 12 novembre scorso. I ricorrenti sono stati assistiti dall’avvocato Quirino Ciccocioppo mentre per il Comune di Lanciano c’era l’avvocato Emanuele Laudadio. "I ricorrenti chiedevano la restituzione delle somme, ritenendo sussistente un indebito oggettivo causato dal pagamento delle multe per ingresso non autorizzato nelle Ztl – dice l’assessore alla Mobilità, Patrizia Bomba -. Questa tesi è stata rigettata dal Tribunale perché infondata. Secondo i ricorrenti, che hanno promosso un ricorso collettivo su invito di un’associazione locale, gli atti delle Ztl erano illegittimi in seguito ai rilievi del ministero dei Trasporti e all’annullamento di alcuni verbali da parte dei giudici di pace. Ma si tratta di una tesi ritenuta infondata in quanto nessuna autorità, amministrativa o giudiziaria, ha mai dichiarato illegittimi gli atti che hanno istituito la Ztl".
Il giudice ha motivato l’ordinanza affermando che i ricorrenti non hanno impugnato le contravvenzioni entro 60 giorni, davanti al prefetto, e 30 giorni, davanti al giudice di pace, e non è intervenuta normativa retroattiva o dichiarazione di incostituzionalità delle leggi poste a fondamento della sanzione. Inoltre si dice: "E’ nullo il provvedimento amministrativo che manca degli elementi essenziali, che è viziato da difetto assoluto di attribuzione e altri casi di legge". I lancianesi che hanno perso la causa sono rimasti sorpresi ritenendo che non sia stato considerato, tra i motivi del ricorso, le indicazioni del ministero che aveva chiesto al Comune di adeguarsi alle norme sulla Ztl.
Walter Berghella
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